Deducibilità fiscale per le persone fisiche

Rif.: art. 14, decreto legge n. 35/2005

Le liberalità in denaro o in natura erogate dalle persone fisiche e da enti soggetti all’imposta sulle società in favore delle Onlus sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo e comunque non oltre 70.000 EUR/anno.

In alternativa

Rif.: art. 15, comma 1, lettera i-bis) d.P.R. 917/86

Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065,83 EUR (4 milioni di lire), a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).

Deducibilità fiscale nell’ambito del reddito d’impresa

Rif.: art. 14, decreto legge n. 35/2005

Le liberalità in denaro o in natura erogate dalle persone fisiche e da enti soggetti all’imposta sulle società in favore delle Onlus sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo e comunque non oltre 70.000 EUR/anno.

In alternativa:

Rif.: art. 100, comma 2, lettera h) d.P.R. 917/86:

Sono deducibili le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 EUR o al 2% del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle Onlus.